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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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La gestione delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli rappresenta uno dei maggiori motivi di conflitto tra i coniugi dopo la separazione. Di solito, nei provvedimenti i giudici stabiliscono che il genitore che è tenuto al mantenimento ordinario, contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie, scolastiche, sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale, ludiche e ricreative non potendo assolutamente prevedere nel dettaglio le spese che i coniugi dovranno affrontare per i figli. Di solito, tali spese devono essere preventivamente concordate e documentate tra i coniugi.

La giurisprudenza prevalente e costante è orientata nel senso di qualificare come “ ordinarie” le spese atte a soddisfare i bisogni della quotidianità del figlio e straordinarie quelle destinate a fronteggiare le esigenze conseguenti ad eventi imprevedibili, eccezionali o non rientranti nelle abitudini di vita del minore o relative a spese che non siano determinabili o quantificabili preventivamente o che, siano di non lieve entità rispetto alla situazione patrimoniale ed economica dei genitori.

Secondo questa indicazione giurisprudenziale, è possibile ritenere che non rientrino tra le spese scolastiche straordinarie quelle relative all'acquisto dei libri, del materiale di cancelleria o dell'occorente per l'educazione fisica ( tute, scarpette) o quelle sostenute per la mensa scolastica ed il pagamento di quote di iscrizione alle gite. Queste, infatti, non sono spese imprevedibili rispetto alla frequenza scolastica del figlio obbligatoria per legge. Anche le spese universitarie vengono considerate ordinarie non essendo imprevedibili, ma data l'incidenza economica di alcuni esborsi sul bilancio familiare, esse potrebbero giustificare la richiesta di un aumento dell'assegno di mantenimento ordinario, sul presupposto delle maggiori esigenze del figlio.

Per i viaggi di istruzione all'estero o per le ripetizioni collegate ad uno scarso rendimento scolastico, la giurisprudenza è più o meno concorde nel considerarle spese straordinarie.

Per le spese sanitarie, sono considerate oridnarie le spese per le visite di routine o l'acquisto di farmaci da banco. Sono straordinarie, invece, gli esborsi per le visite specialistiche, per gli interventi chirurgici e i trattamenti terapeutici, o l'acquisto di apparecchi odontoiatrici, occhiali da vista, farmaci particolari non coperti dal servizio sanitario nazionale.

Per le spese ludiche e ricreative, il concetto è più ampio in quanto la scelta di queste dipende dalla effettiva situazione reddituale dei coniugi e della loro possibilità di poter iscrivere i propri figli a determinate attività sportive.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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