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Questo articolo è stato scritto:

Avv. Alessandra Sbressa Agneni

Autrice per Giuffrè Editore

Autrice di opere per UTET Editore

Autrice di opere per CEDAM Editore

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13508/2019 ha stabilito che, anche se l'incidente è di poco conto e non provoca feriti, chi guidava in stato di ebbrezza o di alterazione di droghe può vedersi sospendere la patente di guida fino a cinque anni.

Il codice della strada prevede che, in caso di incidenti di poco conto, senza danni alle persone, il prefetto sospende in via cautelare la patente di guida, poi il giudice penale la revoca e per tre anni non ci si può ricandidare per ottenere una nuova patente di guida.

Secondo la Suprema Corte il conteggio dei tre anni è da calcolarsi dal passaggio in giudicato della sentenza penale di patteggiamento o di condanna e non dal giorno in cui si è verificata l'infrazione.

Se la sentenza definitiva è di condanna l'art. 186, comma 2-bis del codice prevede che la patente deve sempre essere revocata e l'art. 219 comma 3-ter pone il divieto di conseguimento della patente prima che siano trascorsi tre anni.

Quindi, se i tre anni decorrono dal momento dell'accertamento dell'infrazione, e si decurta il periodo di sospensione della patente già scontato a titolo cautelare, la patente può essere di nuovo conseguita già dopo che è passato un anno dalla sentenza irrevocabile.

Ma se come ha stabilito la Corte di Cassazione, il termine si conta dal giorno dell'irrevocabilità della sentenza e non può essere ridotto del periodo di presofferto, si rimane senza la patente di guida per ben cinque anni.

Quindi, in definitiva si rimane senza patente di guida per lo stesso periodo di tempo che l'art. 223 comma 2 prevede di solito per i casi di incidenti in cui ci sono feriti o morti.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Legale al Volante "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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