Il denaro depositato sul conto corrente cointestato a marito e moglie in comunione legale si presume che appartenga ad entrambi i coniugi. Al momento dello scioglimento della comunione il saldo andrà diviso al 50% salva la prova contraria a carico della parte che dica una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.
In mancanza della prova, un coniuge non può chiedere all'altro il rimborso delle spese (anche ingenti) prelevate dal conto corrente cointestato per i bisogni della famiglia e che siano riconducibili al menage familiare e/o riconducibili alla logica della solidarietà coniugale in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 del codice civile.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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