L'intreccio di interessi patrimoniali riconducibili al titolare dell'assegno pensionistico, al titolare dell'assegno divorzile, agli istituti o alle eventuali casse previdenziali ed anche all'eventuale coniuge, consiglia il necessario accertamento giudiziale della titolarità o meno in capo all'ex coniuge dell'assegno divorzile, come requisito imprescindibile per la liquidazione dell'assegno pensionistico di reversibilità, senza che siano sufficienti meri accordi o intese tra le parti non sottoposte al vaglio giurisdizionale.
Questo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 10291/2023.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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