Le convivenze di fatto sono sempre più numerose e si diffondono sempre di più in quanto sono molte le coppie che decidono di non formalizzare la loro unione con il matrimonio.
Al convivente di fatto non è riconosciuto l'assegno di mantenimento, ma questi, se si trova in stato di necessità, può ricevere l'assegno alimentare dall'ex. Ciò avviene quando il convivente si trova in uno stato di bisogno e non è in grado da solo di provvedere al proprio mantenimento ed alle necessità di vita primarie (quali ad esempio il vitto, il vestiario, le spese sanitarie) l'ex partner potrebbe essere tenuto a corrispondergli un assegno alimentare.
A prevederlo è l'articolo 1, comma 65, della legge n. 76/2016 il quale stabilisce che “in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”.
La legge afferma che l'assegno è stabilito in misura proporzionale alla durata della convivenza.
Precisiamo anche che il convivente è tenuto a corrispondere gli alimenti solo se mancano o non sono in grado di farlo altri parenti o affini dell'ex ovvero: i figli, i genitori, il coniuge, le nuore, i generi, i suoceri.
Sull'ex convivente però scatta l'obbligo in via prioritaria rispetto ad eventuali fratelli o sorelle del bisognoso.
Precisiamo che per l'ex convivente la legge non prevede la corresponsione di un assegno di mantenimento paragonabile a quello a cui ha diritto, in presenza di determinati presupposti il coniuge.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Tutto sulla Convivenza "
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